LA DISOCCUPAZIONE ESTESA A NUOVE FIGURE
La nuova legge n.2/2009 modificata dall’art. 7 ter della legge 5/2009 prevede che:
A far data dal 1° gennaio 2009 , la concessione dei trattamento di disoccupazione ordinaria (non agricola) con requisiti normali e con requisiti ridotti a favore dei lavoratori sospesi è disciplinata dall’art. 19 legge 28 gennaio 2009 n. 2:
Di seguito i provvedimenti della legge 2/2009 e le modifiche introdotte dalla legge 5/2009
Lettera a) dell’art. 19 della legge 2/2009.
per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, che possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità’ stessa a carico degli enti bilaterali, è riconosciuto un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione per una durata massima di 90 giornate annue.
Il trattamento non può essere concesso ai lavoratori dipendenti da aziende destinatari di Cassa integrazione, nonché ai contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsioni di sospensioni lavorative
lettera b)
La stessa indennità sempre per una durata massima di 90 giornate annue, può essere corrisposta ai lavoratori (di cui all’art. 7 comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988 n. 86- disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti) per crisi aziendale o occupazionale che non abbiamo i requisiti indicati al punto 1 ma possono far valere almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).i, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità’ stessa a carico degli enti bilaterali.
Il trattamento non può essere concesso ai lavoratori dipendenti da aziende destinatari di Cassa integrazione, nonché ai contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsioni di sospensioni lavorative
Lettera c)
Per gli apprendisti è prevista, in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali, ( vedi anche paragrafo successivo) in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, una indennità pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
Per gli apprendisti e per i lavoratori sospesi (lettera a) e c) l datore di lavoro e’ tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione all’Inps la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all’atto della presentazione della domanda per l’indennità di disoccupazione.
I periodi di disoccupazione riconosciuti sono coperti da contribuzione figurativa.
Rapporto tra indennità in caso di sospensioni e ammortizzatori in deroga
Vengono apportate modifiche all’art.19 della legge 2/2009 mirate ad eliminare le disparità tra lavoratori che usufruiscono dell’indennità di sospensione e lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori in deroga:
- viene introdotta una modifica della norma a regime, anticipata da una circolare ministeriale, per la quale, nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali i 90 giorni di tutela in caso di sospensione si considerano esauriti, e quindi i lavoratori (lettera a, b e c) per i quali non interviene la bilateralità possono accedere direttamente agli ammortizzatori in deroga.
Viene nel contempo eliminata la possibilità, che era stata prevista fino all’entrata in vigore del decreto attuativo, di concedere l’indennità in caso di sospensione anche in assenza di integrazione dell’ente bilaterale.
Quindi o c’è l’intervento integrativo e si accede alla disoccupazione o non c’è e si accede alla cassa in deroga.
Questo vale anche per gli apprendisti.
In questo caso ambienti del ministero chiariscono che nel caso in cui nell’impresa sia in corso una CIGO o CiGS è possibile richiedere contemporaneamente per i soli apprendisti la cassa in deroga .
- i lavoratori che invece usufruiranno dell’indennità in caso di sospensione riceveranno, per il solo biennio 2009-2010, un’integrazione a carico dello Stato che consentirà loro di raggiungere l’80% della retribuzione.
Lavoratori a progetto
Viene riconosciuta in via sperimentale per il triennio 2009-2011, una somma “una Tantum” pari al 20 % del reddito percepito l’anno precedente, in caso di fine lavoro e che:
- operino con un solo committente
- abbiano conseguito un reddito compreso tra 5000 euro e 13819 euro
- abbiamo accreditato presso l’Inps ( apposita gestione separata) almeno 3 mensilità nell’anno in corso e nell’anno precedente un numero di mensilità da 3 a 10.
E’ previsto uno stanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro a valere sul fondo di rotazione di cui all’art.9 della legge 236/93.
Lavoro accessorio
In via sperimentale, per il solo 2009, i percettori di prestazioni di sostegno al reddito possono prestare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3000 euro l’anno, con possibilità di cumulare i voucher con i trattamenti di sostegno al reddito.
Inoltre vengono ampliate, a regime, le possibilità di svolgere lavoro accessorio:
- alle manifestazioni fieristiche e a lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico
- nel caso dei giovani fino a 25 anni, alle attività svolte nel fine settimana
- alle attività svolte da pensionati e da casalinghe, in qualsiasi settore produttivo