Nei casi di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro il trattamento di solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro.
Nei casi di riduzione verticale dell’orario di lavoro se la festività cade in un giorno di sospensione interviene l’integrazione salariale derivante dal C.d.S.; se la festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro, in quanto non sussistono i presupposti per l’integrazione salariale (circ. n. 212 del 1994).
Le festività soppresse non sono integrabili.