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Obblighi del lavoratore

Obblighi del lavoratore sospeso con ricorso alla cigs

La legge pone in capo ai lavoratori fruenti del trattamento di cigs una serie di obblighi, volti a migliorare le competenze professionali, rafforzare la posizione di “spendibilità” nel mercato del lavoro e favorire la ricerca attiva di nuova occupazione. Il quadro normativo è delineato dall’art. 1 quinquies della L. 291/2004 e dalla successiva circolare 5/2006 del Ministero del Lavoro.

In sintesi:
1)per tutti i lavoratori in cigs per qualunque causale vi è l’obbligo di adesione ad un’eventuale offerta formativa o di riqualificazione

2)per i lavoratori in cigs per cessazione di attività o in cigs sulla base di normative speciali in deroga all’ordinamento generale in aggiunta vi è l’obbligo di accettare un’eventuale offerta    di lavoro congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore (il termine non è ulteriormente specificato), proveniente da datore di lavoro privato o pubblico o anche da un’agenzia di somministrazione di lavoro, ed anche se comporta un compenso inferiore fino al 20% rispetto al lavoro da cui si è sospesi

 

In entrambi i casi l’obbligo di adesione/accettazione insorge se l’attività proposta si svolge in luogo distante non più di 50 Km dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in non più di 80 minuti.

L’inosservanza ingiustificata dell’obbligo comporta la decadenza dal trattamento di cigs e della contribuzione figurativa

E’ tuttora in vigore il D. Lgs. 468/97, parzialmente modificato dal D. Lgs. 81/2000, il quale prevede che i lavoratori sospesi a zero ore con ricorso alla cigs possano essere chiamati dagli enti pubblici a svolgere lavori socialmente utili senza che questo costituisca rapporto di lavoro e in sostanza senza attribuzioni economiche aggiuntive: in pratica, l’attività può essere proposta con un limite di orario tale che la retribuzione spettante non sia superiore al valore del trattamento di integrazione salariale. In tale caso però non sembrerebbe più prevista la decadenza dalla cigs in caso di rifiuto, in quanto l’art. 9 del sopra citato decreto che la prevedeva è stato abrogato.

Va infine segnalato che la recente legge 2/2009 all’art. 19, commi 1 bis e 10, ha introdotto un obbligo generalizzato per tutti i lavoratori sospesi o licenziati o comunque disoccupati, percettori di sostegno economico di qualsiasi natura, di rendere dichiarazione di immediata disponibilità ad un lavoro o ad un percorso di formazione o riqualificazione professionale, quale condizione per poter percepire l’indennità. Il tenore letterale della norma lascerebbe intendere che l’obbligo riguarda indistintamente tutti, compresi coloro che fruiscono della normale cigo o cigs: se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un provvedimento del tutto insensato, sia perchè è impensabile che i servizi riescano a gestire centinaia di migliaia di casi, sia perché sarebbe del tutto illogico pensare di sottoporre ad azioni di politica attiva anche coloro (e fortunatamente non sono pochi) che restano sospesi per qualche settimana o addirittura qualche giornata. In materia sono comunque previsti provvedimenti attuativi ad oggi non ancora emanati.

 

Fonte: Cgil Torino,  a cura di Elisabetta Mesturino e Franco Trinchero


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