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Percentuale Retribuzione

A quanto ammonta l’integrazione salariale della Cassa Integrazione Straordinaria?

 

In linea teorica l’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale persa dal lavoratore in corrispondenza delle ore non lavorate: in realtà tale percentuale nella gran parte dei casi risulta di molto inferiore in quanto da diversi anni sono stati introdotti dei valori massimali mensili, che rappresentano la misura massima del trattamento. I massimali sono due, a seconda della retribuzione del singolo lavoratore, e vengono rivalutati annualmente di una percentuale pari alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (fino al 2007, tale rivalutazione era pari solo all’80% del suddetto indice, cosa che ha contribuito nel tempo ad un vero e proprio abbattimento del valore del massimale). Nel 2009, il valore del I° massimale, da applicare a coloro che hanno una retribuzione fino a 1917,48 euro, è di 886,31 euro; il II° massimale, per coloro che hanno una retribuzione superiore a 1917,48 euro, è pari a 1065,26 euro.

Si precisa che:

agli importi dei massimali va detratta la ritenuta previdenziale del 5,84%, e la cifra così ottenuta costituisce l’imponibile fiscale; ai fini fiscali, il trattamento di cigo è equiparato alla retribuzione da lavoro dipendente il trattamento viene corrisposto per 12 mensilità all’anno e per verificare quale dei due massimali compete, è necessario ricostruire la retribuzione mensile riproporzionando in dodicesimi la retribuzione annua ottenuta come somma di tutte le mensilità contrattualmente dovute ed includendovi tutte le voci salariali corrisposte con continuità ed obbligatorietà e riferite al normale orario di lavoro contrattuale, e con esclusione delle voci collegate direttamente alla prestazione. Es.: un lavoratore che abbia una retribuzione mensile pari a 1800 euro lordi e percepisca 13 mensilità, rientra nel massimale superiore in quanto 1800 x 13 = 23400 : 12 = 1950 (superiore a 1917,48)

 

Calcolatrice Cassa Integrazione

Molto utile lo strumento messo a disposizione da  http://piccolorisparmio.eu/ per un calcolo automatizzato.

 

Quali sono le voci retributive prese in considerazione ai fini dell’integrazione salariale?

 

Può essere importante stabilire in modo esatto quali sono le voci retributive considerate “integrabili” sia nel caso di retribuzioni molto basse, per le quali il calcolo dell’80% stia al di sotto del massimale, sia nel caso si sia quasi a cavallo del limite che consente il passaggio al massimale superiore.
La norma di legge non è del tutto chiara, in quanto dice che l’integrazione si calcola sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse intervenuta la sospensione.
Si è dunque dibattuto a lungo su cosa si intenda per “retribuzione che sarebbe spettata”.
Per retribuzione si intende tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in denaro o in natura ed al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali come corrispettivo della attività prestata in dipendenza del rapporto di lavoro (circ. n. 60724 GS del 7.11.67).

 

Gli elementi essenziali della retribuzione sono:

 

  1. paga base per gli operai/stipendio base per gli impiegati ed i quadri;
  2. indennità di contingenza;
  3. aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare durante il periodo CIG);
  4. aumenti contrattuali.

Gli elementi accessori della retribuzione sono:

 

  1. maggiorazioni per turno;
  2. indennità di trasferta;
  3. indennità di mensa (cfr. circ. Inps del 18.1.94 n. 15);
  4. indennità di cassa;
  5. indennità di trasporto (cfr. circ. Inps del 18.1.94 n. 15).

 

In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che:

 

  • abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà;
  • siano riferiti all’orario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali.

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