Le aziende ammesse alla cassa integrazione ordinaria devono appartenere ai seguenti settori:
- imprese del settore industriale (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati);
- società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale;
- industrie boschive, forestali e del tabacco;
- cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento del bestiame;
- imprese addette al noleggio ed alla distribuzione dei film, imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole;
- aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto classificate industriali;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- aziende che operano nei settori dell’installazione di impianti, anche ferroviari, che effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura edile e non solo di “rifinitura” di opere già costruite.