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Quando spetta

Quando spetta

Requisiti maturati entro il 31.12.2010

 

Tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”.

 

Pertanto, i lavoratori che maturano i predetti requisiti nel corso dell’anno 2010 possono accedere alla pensione di anzianità con le seguenti “finestre”:

Con meno di 40 anni di contributi
Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
30 giugno 2010 1° gennaio 2011 1° luglio 2011
31 dicembre 2010 1° luglio 2011 1° gennaio 2012

 

Con almeno 40 anni di contributi
Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
31 marzo 2010 1° luglio 2010 se 57 anni di età entro il 30 giugno 1° ottobre 2010
30 giugno 2010 1° ottobre 2010 se 57 anni di età entro il 30 settembre 1° gennaio 2011
30 settembre 2010 1° gennaio 2011 1° aprile 2011
31 dicembre 2010 1° aprile 2011 1° luglio 2011

 

Requisiti maturati dopo 31.12.2010

 

I lavoratori che, a partire dal 1.1.2011, perfezionano i requisiti anagrafici previsti, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (cosiddetto sistema delle “quote”) ovvero che, indipendentemente dall’età, maturano almeno 40 anni di contribuzione possono accedere alla pensione di anzianità con un “differimento” di:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la prestazione viene viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti)

La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti.

 

La previgente disciplina in materia di accesso alla pensione di anzianità (cosiddetto sistema “delle finestre”) continua a trovare applicazione;

  • per i lavoratori che, in relazione a quanto previsto dal contratto collettivo, hanno comunicato all’azienda di volersi dimettere e che, quindi, erano in “preavviso” alla data del 30 giugno 2010 a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro la data di cessione del rapporto di lavoro.
  • lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età

Le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità continuano ad applicarsi, inoltre, nel limite massimo di 10.000 unità, ai lavoratori:

  • collocati in mobilità “ordinaria” (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni) sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il pensionamento nel periodo di fruizione della relativa indennità;
  • collocati in mobilità “lunga” (articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni) sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010;
  • titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà dei settori del credito e delle aziende private erogatrici di servizi di pubblica utilità.

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