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La durata

Con riferimento ad ogni singola unità produttiva, il limite massimo di ricorso alla cigo è di 52 settimane nel biennio “mobile”: ovvero in ogni momento, andando a ritroso di 103 settimane, occorre che sia verificata la condizione del non superamento delle 52 settimane.

Ogni singola domanda non può comunque superare le 13 settimane; ogni successiva proroga, sempre per periodi non superiori alle 13 settimane, viene considerata come nuova richiesta. Qualora si fruisca ininterrottamente di cigo per 52 settimane, per potere eventualmente presentare una nuova richiesta deve esservi stata ripresa lavorativa effettiva per almeno 52 settimane.

Ai fini del computo del limite massimo, si tiene conto di tutte le settimane nella quali vi sia stato effettivo utilizzo, anche se in un solo reparto produttivo ed a prescindere dalla percentuale di sospensione;  non si tiene invece conto delle settimane utilizzate a seguito di eventi oggettivamente non evitabili.


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