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CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, COMMA 5, LEGGE 236/1993): “TIPO B”

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

La legge prevede per il lavoratore, al quale viene ridotto l’orario di lavoro, un contributo pari al 25% della retribuzione persa. Il contributo è corrisposto in uguale misura anche all’azienda.

Il contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi.

Il contributo erogato ai lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, né vengono versati, per le ore interessate alla riduzione, i contributi assistenziali e previdenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento.


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