Quand’è che può essere richiesta la cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo)?
La cigo può essere richiesta da parte delle aziende industriali, indipendentemente dal numero di dipendenti, a seguito della sospensione parziale o totale del lavoro per eventi oggettivamente non evitabili (es. interruzione di energia elettrica, fenomeni atmosferici violenti), per cause di forza maggiore non imputabili all’impresa (es. mancata consegna di materie prime o semilavorati), ovvero per contrazioni temporanee di mercato o riduzioni di commesse ritenute di breve durata; deve essere sempre previsto il rientro al lavoro delle persone sospese al termine del periodo di cigo
Presupposti per l’applicazione della CIGO
Sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa
Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, determinate dalla cause previste dalla legge
Perdita o decurtazione della retribuzione proporzionata alle ore di lavoro non prestato
Previsione fondata e certa di ripresa dell’attività lavorativa.
Eventi che determinano l’applicazione della CIGO
Deve essere attinente alla sfera aziendale
Non deve essere imputabile all’imprenditore o al lavoratore
L’evento deve avere carattere di involontarietà e transitorietà con ripresa certa del normale ritmo produttivo.
Cause di intervento della CIGO
- Intemperie
- Crisi di mercato
- Mancanza di lavoro
- Mancanza di commesse o di ordini
- Mancanza di materie prime non dipendente a inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro
- Interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore
- Incendio
- Eventi naturali diversi dalle intemperie
- Sciopero di un reparto per rivendicazioni proprie non riguardante la maestranza della quale lo sciopero stesso determina la sospensione o riduzione dell’attività
- Sciopero di altra azienda collegata alla attività produttiva dell’impresa richiedente
Fonte: Cgil Torino, a cura di Elisabetta Mesturino e Franco Trinchero