Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di “tipo A” tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Nel conteggio rientrano anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di inserimento.
Dal requisito occupazionale, sopra indicato, sono esonerate le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici.
Le imprese sottoposte a procedure concorsuali o che abbiano presentato domanda di ammissione ad una procedura concorsuale non possono stipulare contratti di solidarietà, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.
E’ escluso il ricorso ai contratti di solidarietà nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nell’edilizia, e per i contratti a termine di natura stagionale.