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Normativa

La cassa integrazione e gli altri ammortizzatori sociali nella realtà economica attuale

 

La cassa integrazione guadagni ordinaria

La cassa integrazione guadagni (CIG), istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, è una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano a orario ridotto, in situazioni espressamente previste dalla legge.

Obiettivo della CIG è quello di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere la loro collaborazione una volta superata tale difficoltà.

Come funziona

La CIG è valida sull’intero territorio nazionale.
L’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
La CIG può durare al massimo 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Le istituzioni responsabili sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps).

La Cassa è alimentata dai seguenti contributi:
· contributo ordinario a carico delle imprese pari all’1% della retribuzione (0,75% nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti);
· contributo addizionale per le imprese che usufruiscono della CIG, dell’8% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (4% per le imprese con meno di 50 dipendenti);
· contributo a carico dello Stato.

Quando viene corrisposta

Spetta in caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, oppure a situazioni temporanee di mercato.

Gli eventi temporanei, previsti per l’applicazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
· rientrare nell’ambito aziendale;
· non essere causati né dall’imprenditore né dal lavoratore;
· essere involontari e transitori;
· prevedere la ripresa certa del normale ritmo produttivo.

A chi è destinata

L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati, quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.
È destinata alle industrie manifatturiere in genere, alle aziende di trasporto, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, alle industrie estrattive; inoltre si applica alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative agricole.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

Riferimenti normativi: D.Lgs.Lgt. 788/1945. Legge 164/1975.
Ambito territoriale: Intero territorio nazionale.
Soggetti interessati: Operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere.
Presupposto: Sospensione o riduzione dell’attività produttiva a causa di:
· situazioni aziendali dovute ad eventi temporanei e non dovute all’imprenditore o ai lavoratori;
· situazioni temporanee di mercato.
Importo: 80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Durata massima: 13 settimane
· più eventuali proroghe fino a 12 mesi;
· in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

La cassa integrazione guadagni straordinaria

Non tutte le situazioni problematiche delle aziende sono gestibili mediante l’attivazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e per questo è stata istituita con legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Lo scopo è di far fronte a durevoli eccedenze del personale di tipo strutturale, causate da crisi economiche settoriali o locali o ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.
A differenza del trattamento ordinario, che interviene in situazioni congiunturali e risolvibili nel breve periodo, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a una graduale eliminazione di personale in esubero, evitando le ripercussioni traumatiche sul piano sociale provocate dai licenziamenti collettivi. L’utilizzo di tale strumento precede, molto spesso, il ricorso alla procedura di messa in mobilità.

Come funziona la CIGS

La CIGS è valida sull’intero territorio nazionale.
L’importo da corrispondere ai lavoratori è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Può durare al massimo:
· 12 mesi in caso di crisi aziendali;
· 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
· 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.
Le istituzioni responsabili sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps).

Il finanziamento della CIGS proviene da:
· contributo ordinario a carico delle imprese, pari allo 0,6% della retribuzione;
· contributo ordinario a carico del lavoratore, pari allo 0,3% della retribuzione;
· contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono della CIGS, pari al 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (3% per le imprese con meno di 50 dipendenti).

Quando viene corrisposta la CIGS

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per le seguenti cause:
· ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ;
· crisi aziendale;
· fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio di impresa, amministrazione straordinaria con continuazione dell’esercizio di impresa;
· contratto di solidarietà.

A chi è destinata

L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati, quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.

Le tipologie di aziende interessate sono:
· imprese industriali (comprese quelle edili e affini), che nel semestre precedente la richiesta abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
· imprese cooperative agricole e zootecniche;
· imprese commerciali con oltre 200 dipendenti;
· imprese artigiane con più di 15 dipendenti che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di interventi di integrazione straordinaria nell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
· imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale ed editrici di giornali periodici;
· imprese appaltatrici servizi di pulizia o di mensa.

I contratti di solidarietà

L’ art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha inoltre istituito una nuova forma di intervento di CIGS applicabile a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
Si tratta di contratti collettivi aziendali che realizzano forme di solidarietà tra lavoratori attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, il cui onere è parzialmente o totalmente a loro carico.
In questo caso il trattamento di integrazione salariale è pari al 50% della retribuzione persa a causa della riduzione di orario e viene corrisposto al massimo per 24 mesi, termine che pu˜ essere ulteriormente prorogato per un massimo di 36 mesi nel Mezzogiorno e di 24 mesi nelle altre aree (L. 48/88 e D.P.R. 218/78 e successive modificazioni).
L’applicazione dei contratti di solidarietà non procura danni al lavoratore né sulla maturazione e lÕammontare della pensione, né sul trattamento di fine rapporto (liquidazione).

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Riferimenti normativi: D.Lgs.Lgt. 788/1945; Legge 1115/1968; Legge 164/1975, artt. 1-2; Legge 223/1991; Legge 236/1993.
Ambito territoriale: Intero territorio nazionale.
Soggetti interessati: Operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere.
Presupposto:
Sospensione dal lavoro o riduzione di orario ridotto a causa di:
· crisi economiche settoriali o locali;
· ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
· procedure concorsuali che interessino l’azienda.
Importo: 80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Durata massima:
· 12 mesi per le crisi aziendali;
· 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
· 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.

L’indennità di mobilità

In base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, un’impresa può avviare le procedure di mobilità se, durante l’attuazione del programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative.

Come funziona

Per i primi 12 mesi l’importo erogato corrisponde al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento; per i periodi successivi si riduce all’80% dello stesso importo.
In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

È possibile usufruire di tale indennità per un periodo massimo che varia nel modo seguente:
· nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; oltre 50);
· nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.

A chi spetta

Destinatari dell’indennità sono i lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
· esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;
· licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
· licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda.

I requisiti richiesti ai lavoratori per poterne usufruire sono i seguenti:
· iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;
· anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
· 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

L’azienda, per individuare i lavoratori da collocare in mobilità, deve rispettare i criteri individuati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, se esistono; altrimenti deve seguire i seguenti criteri (non alternativi tra loro):
· carichi di famiglia;
· anzianità;
· esigenze tecnico-produttive e organizzative.

Indennità di mobilità

Riferimenti normativi: Legge 223/1991
Soggetti interessati:
· lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;
· lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
· lavoratori licenziati per cessazione dell’attività dell’azienda.

Requisiti:
· iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;
· anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
· 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

Importo:
· 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento per i primi 12 mesi;
· 80% del predetto importo per i periodi successivi;
· in ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

Durata massima:
· nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; superiore a 50);
· nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.


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