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Aziende

Aziende destinatarie della cassa in deroga

Artigiane non rientranti nella normativa sulla CIGS imprese industriali fino a 15 dipendenti. Imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono o non possono più (perché esaurite o perché superati i 36 mesi nel quinquennio) utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.Aziende che pur utilizzando la Cigo o la CIGS hanno la necessità di sospendere i lavoratori apprendisti (vedi pag 5 paragrafo : rapporto tra indennità di disoccupazione e ammortizzatori in deroga )

Requisiti necessari

L’azienda deve aver iniziato effettivamente l’attività nel settore da almeno 12 mesi
I lavoratori devono avere una anzianità presso l’impresa di almeno 90 giorni.
Sono compresi, diversamente dalla normativa sulla CIGS, gli apprendisti, e i contratti di somministrazione.
Sono esclusi i dirigenti.
Anche ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga  si applicano i requisiti di accesso per la cassa integrazione e la mobilità a regime:  rispettivamente 90 giorni di anzianità aziendale per la cig e 12 mesi di anzianità aziendale per la mobilità. Nel computo dei 12 mesi si considerano eventuali mensilità accreditate presso la gestione separata per rapporti di co.co.co. per i soggetti che abbiano conseguito, con riferimento alle stesse mensilità, un reddito in regime di monocommittenza non superiore a 5000 euro.

 

La procedura

Risulta più semplificata rispetto a quella della CIGS. Va avanzata da parte aziendale una richiesta di esame congiunto generalmente  (le normative variano da regione a regione) alla provincia (per aziende sotto i 15 dipendenti) e direttamente alla regione per aziende superiori ai 15 addetti. La domanda deve contenere , oltre all’accordo sindacale, i dati relativi ai lavoratori interessati alla CIGS, la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda. Copia della domanda  e della documentazione allegata va inviata alle associazioni di categoria (se l’azienda è iscritta), alle organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, alla agenzia regionale del lavoro.
La domanda di cassa in deroga va redatta su appositi moduli predisposti dal Ministero del lavoro e politiche sociali.
Gli accordi sindacale è bene che prevedano il ricorso ad un anno (se necessario), anche, se vista la non completa disponibilità dei fondi promessi, molte regioni, per ora approvano periodi anche di molto inferiori (4 – 6 mesi per volta) e che comunque, per ragioni legate agli stanziamenti decisi di volta in volta dalla finanziaria, non vanno oltre l’anno solare.
Va da sé, che subordinata alla disponibilità dei fondi, i periodi previsti dall’accordo sindacale ma non ancora autorizzati, verranno ripresi con successivi esami congiunti e  deliberazioni regionali.

L’indicazione di massima che viene dal ministero, indica due possibili percorsi:
-    Accordo a livello centrale (ministero con la presenza delle regioni interessate) per le aziende o società presenti in almeno due regioni o per le situazioni di rilevanza sociale che verranno definite anche su indicazione delle regioni
-    a livello regionale per le altre situazioni

Nel primo caso il ministero si farà carico della copertura del 70%   e della contribuzione figurativa e per il restante 30% sarà a carico del fondo regionale. In ogni caso sarà l’Inps a erogare la cassa, che poi si rivale su Stato e regioni.
Nel secondo caso sarà tutto in carico ai fondi regionali (contribuzione figurativa compresa). Anche in questo caso sarà l’Inps ad erogare, che poi si rivale sulle regioni.

E’ assolutamente necessario, comunque, assumere informazioni presso la propria provincia o regione perché le procedure potrebbero variare.
Per i periodi di cassa integrazione successivi al 1 aprile 2009 le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga per i quali richiedono il pagamento diretto da parte dell’Inps, devono presentare relativa domanda entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario, al fine di consentire l’erogazione tempestiva dei trattamenti.

 

I trattamenti economici

Anche per il pagamento della Cassa integrazione in deroga sono previste due modalità da scegliere e che vanno indicate nella domanda: il pagamento diretto ai lavoratori o il pagamento a conguaglio con anticipazione aziendale.
Nei casi in cui l’impresa faccia domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga ai lavoratori da parte dell’Inps, in via sperimentale per il biennio 2009-2010,  l’Inps potrà erogare il trattamento di cassa integrazione in deroga prima dell’emanazione del decreto di concessione, sulla base della domanda dell’impresa corredata dagli accordi  conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari.

Gli altri aspetti sono sostanzialmente identici a quelli della Cassa integrazione straordinaria. In particolare, salvo l’integrazione disposta dall’art. 19 comma 9 della legge n.2/2009,  per gli istituti contrattuali ci si comporta per analogia a quanto previsto per la cassa straordinaria , fatto salvo le eventuali differenze contrattuali per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane.

I periodi di CIG in deroga sono coperti, come per la cassa straordinaria, da contributi figurativi.
Si ricorda che la legge sulla riforma delle pensioni limita a cinque anni i contributi figurativi cumulabili nell’arco della vita lavorativa, ricomprendendo fra questi anche i periodi trascorsi in Cig. La nuova normativa vale solo per chi inizia l’attività lavorativa dopo il 1° gennaio 1993.

 

Altri provvedimenti

-  Incentivi alla riassunzione di destinatari di ammortizzatori in deroga
Per gli anni 2009 e 2010  i datori di lavoro che assumeranno lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga, licenziati o sospesi, riceveranno dall’Inps un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità ancora non erogate

- Nei casi in cui l’impresa faccia domanda di pagamento diretto della cassa integrazione straordinaria ai lavoratori da parte dell’Inps, questo viene disposto contestualmente all’autorizzazione del trattamento di cigs, fatta salva revoca successiva nel caso in cui dovesse risultare  dalla verifica ispettiva che l’azienda non presenta le difficoltà di ordine finanziario che giustificano il pagamento diretto

- Contratti di solidarietà
Vengono potenziati i contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge 236/93, quelli cioè utilizzabili dalle piccole imprese non rientranti nell’ambito di applicazione  cigs/mobilità, tramite un rifinanziamento di 35 milioni di euro per il 2009 e l’ampliamento alle imprese con meno di 15 dipendenti (ottenuto  con il riferimento “al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo”)

- Obbligo di comunicazione al pubblico delle offerte di lavoro
I centri pubblici per l’impiego  e le agenzie private del lavoro  sono tenuti, con periodicità almeno settimanale,  a rendere note le opportunità di lavoro mediante forme di promozione della pubblicazione o diffusione sui mass media locali.

- Applicazione dell’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009
Vengono infine inserite alcune norme applicative dell’Accordo Stato-Regioni , che proprio ieri, con l’accordo quadro formalizzato in Conferenza Stato-Regioni, entra nella fase attuativa, dopo che la Commissione Europea nei giorni scorsi aveva concesso il via libera  all’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) per gli ammortizzatori.


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