La norma generale prevede che ai lavoratori spetta, per le ore di riduzione di orario a seguito del contratto di solidarietà, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa.
Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, ha incrementato, per gli anni 2009 e 2010, l’ammontare dell’integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. La misura dell’integrazione è elevata all’80% della retribuzione persa (msg. n. 008097 del 22/03/2010)
L’integrazione salariale corrisposta al lavoratore, decurtata della percentuale di riduzione del 5,84%, non è assoggettata ai massimali mensili previsti per CIGO e CIGS. L’azienda non è tenuta al versamento del contributo addizionale sulle somme integrate.