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Mobilità Aziendale

La mobilità è uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti ammortizzatori sociali) per rendere meno drammatiche le conseguenze della perdita del lavoro. A differenza della Cassa integrazione guadagni (CIG), infatti, la mobilità non è alternativa al licenziamento, ma lo presuppone. In particolare, con la procedura di mobilità lo Stato offre, a determinate condizioni, un sostegno economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione.

La mobilità, quindi, non consiste semplicemente in un aiuto economico, ma consente, in certi casi, il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera. La mobilità è finanziata dallo Stato con il concorso delle imprese. Per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono versare all’Inps un contributo calcolato in proporzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.

 

Le aziende interessate alla mobilità

Possono avviare la procedura di mobilità:

- le imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla Cassa integrazione guadagni straordinaria che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative;

- le imprese che occupano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contratti di formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo. Perché il licenziamento possa essere definito collettivo occorrono almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in una o più unità produttive (intendendo per unità produttiva una sede, uno stabilimento ecc.) nell’ambito della stessa provincia;

- imprese che occupano più di 15 dipendenti che intendono effettuare licenziamenti collettivi per la cessazione dell’attività. Quindi, i lavoratori possono essere collocati in mobilità sia direttamente, a seguito del licenziamento, sia, come spesso accade, dopo un periodo di Cassa integrazione guadagni.

 

Come si ottiene la mobilità

L’imprenditore che intende collocare in mobilità lavoratori ritenuti eccedenti deve darne tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e alla Direzione regionale del lavoro. Dopo aver esaminato la situazione con le associazioni dei lavoratori senza aver individuato soluzioni alternative, l’impresa può effettuare i licenziamenti.

L’elenco dei lavoratori in mobilità deve essere poi inviato alla Direzione regionale del lavoro, alle Commissioni provinciali tripartite ( o rganismi politici di coordinamento con le parti sociali) ed alle associazioni di categoria. La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore di lavoro. Tuttavia, se non provvede, possono avviarla gli stessi lavoratori interessati. L’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica.

L’indennità di mobilità, infatti, viene concessa soltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessari requisiti.


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