Cigg e congedo matrimoniale
L’istituto del congedo matrimoniale prevale su quello della cigs, e pertanto durante tale periodo il lavoratore “rientra” dalla cigs stessa.
Il trattamento previsto dalla legge compete interamente, e pertanto il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto alla retribuzione piena pagata dal datore di lavoro (nel caso di qualifiche operaie ed intermedie, una quota del trattamento verrà rimborsato dall’Inps).
Cigs e maternità
Anche l’istituto della maternità prevale su quello di cigs. Di conseguenza, il trattamento previsto per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, compresa l’eventuale integrazione dell’azienda, più favorevole alla lavoratrice, prevale sempre sul trattamento di integrazione salariale.