I contratti di solidarietà sono rivolti a tutto il personale dipendente ad esclusione di:
- dirigenti;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
- lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.