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Da sapere..

La Cassa Integrazione Guadagni è un ammortizzatore sociale che lo Stato Italiano, attraverso l’Inps, mette a disposizione delle imprese e dei lavoratori per far fronte a temporanei o prolungati periodi di crisi. La Cassa Integrazione Guadagni si divide in Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS). Ecco nel dettaglio le principali differenze, i requisiti per ottenerla e le finalità.

 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

 

Finalità

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) è stata istituita con il decreto legislativo n° 788 del 9 novembre 1945.

La finalità della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – CIGO – è fornire un’indennità sostitutiva della retribuzione (con la piena copertura ai fini pensionistici) ai lavoratori sospesi dal lavoro o sottoposti a una riduzione di orario da parte di aziende in difficoltà.

Solleva le aziende destinatarie del trattamento, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro e della manodopera temporaneamente non utilizzata, senza disperdere la professionalità dei lavoratori, i quali riprenderanno la loro collaborazione una volta superate le difficoltà temporanee.

 

Aziende destinatarie del trattamento di cigo

L’intervento ordinario è destinato alle:

  • Aziende industriali
  • Cooperative di produzione e lavoro, agricole, zootecniche
  • Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
  • Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici

 

 

Lavoratori che ne beneficiano

L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie del trattamento con qualifica di: operai – intermedi ed equiparati – impiegati – quadri – soci di cooperative di produzione e lavoro che versano i contributi C.I.G. – lavoratori assunti con contratto part-time – formazione lavoro – inserimento – ex art. 22 della legge n. 56/1987.


 

Trattamento economico dell’integrazione salariale

L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale, che ai lavoratori sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore 0 e non oltre le 40 ore settimanali.

 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

 

Ambito di applicazione

La norma che istituisce la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria “di seguito denominata CIGS” è contenuta nell’art. 2 della legge 1115/68, e si applica alle aziende per i casi di crisi aziendale, riorganizzazione aziendale, ristrutturazione aziendale, riconversione e procedure concorsuali.

 

Aziende destinatarie del trattamento di cigs

L’intervento straordinario è destinato a categorie di imprese, tra le quali quelle industriali, purchè abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di CIGS. Sono utili ai fini del calcolo della media i dipendenti:
Apprendisti
C.F.L. “prorogati”
Operai
Impiegati
Tempi determinati
Part-time “in pro quota oraria”
Dirigenti
Lavoratori a domicilio
Per le imprese di natura commerciale vengono esclusi dal calcolo i C.F.L. e gli
Apprendisti.

 

Lavoratori che ne beneficiano

L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie del trattamento con qualifica di:

  • operai,
  • intermedi ed equiparati,
  • impiegati,
  • quadri,
  • soci di cooperative,
  • lavoratori assunti con contratto part-time,
  • lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (inclusi nel provvedimento di concessione).

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