Matura per intero sull’ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di riduzione di orario, ma le quote di T.F.R. relative alle ore coperte dall’integrazione possono essere rimborsate dall’Inps all’azienda soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non rilevando a tal fine la scadenza del contratto di solidarietà.