La procedura per l’attivazione della cassa integrazione guadagni prevede una fase di consultazione sindacale (sono escluse da questa fase le aziende dei settori edile e lapideo) e, successivamente, una fase amministrativa.La prima prevede che l’imprenditore consulti preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per informarle sulle cause della sospensione o della riduzione dell’attività e sul numero dei lavoratori interessati. Su domanda di una delle parti può seguire un esame congiunto della situazione. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. Successivamente, i datori di lavoro devono pre s e n t a re la domanda alla sede locale dell’Inps (su modulo I.G.I. 15, I.G.I. 15/ed. per il settore edile, disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”), entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. (Nell’allegato alla guida sono riportati alcuni esempi di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di concessione della Cassa integrazione guadagni).