Cigo e festività
Le festività cadenti in settimane nelle quali vi sia una sospensione parziale dell’attività lavorativa restano a carico del datore di lavoro; parimenti sono a carico del datore di lavoro le festività cadenti nelle prime 2 settimane di sospensione, anche se totale, relativamente al personale con paga oraria e non mensilizzata; nei rimanenti casi, la festività dà luogo al normale trattamento di cigo, anche nel caso di coincidenza con il sabato o la domenica; fanno eccezione le giornate del 25 aprile, I° maggio e 2 giugno, per le quali rimane in ogni caso l’obbligo di retribuzione nella misura di 1/26 (o nella diversa misura stabilita dal ccnl applicato) della retribuzione mensile in capo al datore di lavoro
Cigo e malattia
La materia va trattata con grande cautela.
Da un punto di vista strettamente formale, l’isituto della malattia, debitamente comunicata e certficata, prevale sempre sulla cigo, qualunque sia il momento di insorgenza della malattia stessa (ovvero prima dell’inizio del periodo di cigo o anche durante il medesimo).
Tuttavia i problemi sorgono con riguardo al trattamento economico da corrispondere.
La questione è assai controversa e oggetto di ripetuti (e contrastanti) pronunciamenti della magistratura. L’orientamento prevalente sembra propendere per il principio secondo il quale, in caso di coincidenza di periodi di malattia con periodi di cigo, il trattamento da corrispondere al lavoratore non possa comunque eccedere i massimali stabiliti per la cigo: quindi l’Inps corrisponderebbe la parte di indennità a proprio carico nei limiti previsti, e l’azienda sarebbe tenuta eventualmente ad integrare (salvo che il ccnl non disponga espressamente il contrario, v. ccnl industria gomma plastica) fino al raggiungimento del massimale.
A giudizio degli scriventi, ci può essere un solo caso nel quale poter rivendicare il trattamento integrale di malattia, compresa l’integrazione piena da parte dell’azienda secondo quanto definito dai ccnl: e cioè il caso in cui un lavoratore si trovi già in malattia prima che sia programmata la sospensione del lavoro, ed a condizione che la sospensione non sia a zero ore e non riguardi la totalità dei lavoratori del suo reparto produttivo; si tratta dunque di casi di malattie abbastanza lunghe.
In conclusione, per la generalità dei casi, considerato che la denuncia della malattia fa sorgere gli obblighi previsti in capo al lavoratore (in particolare, quello della reperibilità) e che la stessa concorre ai fini del computo del periodo di comporto, non vi è particolare convenienza a denunciare la malattia insorta durante il periodo di cigo o nei giorni immediatamente precedenti.
Cigo e ferie
Il principio generale è che durante le settimane con sospensione a zero ore non maturano ferie, mentre in caso di sospensione parziale le ferie maturano per intero. Ai fini della maturazione dei ratei mensili, occorre fare riferimento a quanto previsto dai ccnl; in assenza di regolamentazione, il criterio più corretto pare essere quello del riproporzionamento su base annua, stabilendo cioè il rapporto tra le ore lavorabili totali dell’anno e quelle effettivamente prestate. In alternativa, può essere sostenuta la tesi della maturazione per ratei mensili, a seconda che in ciascun mese il periodo lavorato superi o meno i 15 giorni di calendario. La questione andrebbe chiarita in occasione dell’esame congiunto e dell’eventuale accordo.
Può capitare che vi sia un periodo di ferie collettive dopo un periodo di cigo, e che in tal caso non tutti i lavoratori abbiano maturato il numero di giornate sufficienti alla copertura: in tal caso è espressamente vietato che i giorni mancanti possano essere coperti con ulteriore ricorso alla cigo.
Una questione che si pone in caso di ricorso alla cigo è quella relativa alla preventiva fruizione delle ferie arretrate. In merito non esistono disposizioni esplicite né di legge né di tipo amministrativo: tuttavia l’Inps richiede che ciò venga fatto, partendo dal ragionamento generale che impresa e lavoratori devono fare tutto il possibile per evitare o ridurre il ricorso alla cigo, e che peraltro stabilire la fruizione di ferie (ragionamento analogo vale per par, pir, pro ecc.) è nella disponibilità di impresa e lavoratori. Si tratta di un ragionamento che in linea generale può essere considerato accettabile e per alcuni aspetti vantaggioso anche per il lavoratore. Diverso è il discorso per le ferie in corso di maturazione, e serviranno per il periodo di fermata collettiva, così come le giornate, anche arretrate, non ancora fruite ma già impegnate per “ponti” e fermate collettive già calendarizzate.
Cigo e mensilità supplementari
Relativamente alle ore di sospensione dal lavoro, i relativi ratei di mensilità supplementari si intendono compresi nel trattamento di integrazione salariale; per effetto dei massimali molto bassi, la conseguenza è che solo in caso di retribuzioni molto basse si riesca a recuperare in tutto o in parte i ratei di 13.ma ed eventuale 14.ma: nella normalità dei casi, di fatto tali ratei vengono persi.
Relativamente alle ore lavorate, si pone il problema di quanto maturi di mensilità supplementari. Non esiste una tesi unanime: secondo una prima tesi, la maturazione avverrebbe per ratei mensili a seconda che il periodo lavorato superi o meno i 15 giorni; una seconda tesi sostiene invece il riproporzionamento su base annua tenendo conto delle ore effettivamente lavorate, o comunque retribuite, in rapporto alle ore totali dell’anno.
Anche questo punto dovrebbe essere oggetto, se possibile, di una regolazione in sede di esame congiunto
Fonte: Cgil Torino, a cura di Elisabetta Mesturino e Franco Trinchero