Possono accedere alla cigs le seguenti categorie di aziende, a condizione che abbiano occupato nel semestre precedente la richiesta mediamente più di 15 addetti (salvo i casi in seguito specificati, ove è richiesto un requisito occupazionale maggiore):
aziende industriali già destinatarie della cigo, ma con il requisito occupazionale
- aziende edili ed affini
- aziende artigiane che attuino una sospensione a seguito dell’intervento della cigs nell’impresa committente che esercita “l’influsso gestionale prevalente”, vale a dire quell’impresa che abbia nel biennio precedente la richiesta rappresentato più del 50% del fatturato totale dell’azienda artigiana
- aziende commerciali con oltre 200 dipendenti al momento della richiesta; si intendono le aziende commerciali in senso stretto, e non tutte quelle che appartengono al settore del terziario privato; ai fini del requisito occupazionale, non si computano apprendisti e contratti di inserimento
- aziende esercenti la ristorazione aziendale che operano presso imprese a loro volta fruenti di un trattamento di integrazione salariale ordinario o straordinario
- aziende appaltarici di servizi di pulizia operanti presso imprese a loro volta fruenti di un trattamento di cigs
- imprese editrici e stampatrici di giornali, quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale: per tutte queste imprese non è richiesto il requisito occupazionale minimo
- imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici
- cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi; questa tipologia di imprese è molto particolare e variegata, occorre verificare caso per caso l’effettiva possibilità di accesso alla cigs anche in relazione al versamento o meno del contributo previsto per il finanziamento della cigs
- imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario e compagnie aeree Sulla base di norme transitorie prorogate e rifinanziate di anno in anno (è avvenuto anche per il 2009 nel limite di spesa di 45 mln di euro), sono ammesse al trattamento di cigs (il requisito ocupazionale deve sussistere al momento della richiesta):
- le imprese commerciali con più di 50 dipendenti
- le agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti
- le imprese di vigilanza privata con più di 15 dipendenti