Crisi aziendale:
Si verifica a fronte di una condizione strutturale di difficoltà dell’azienda, non risolvibile con gli interventi ordinari, evidenziata dall’andamento negativo degli indicatori economici e finanziari e dell’occupazione. I criteri per il riconoscimento della situazione di crisi e l’indicazione dei requisiti che deve contenere il relativo piano di risanamento sono fissati dal DM 31826/2002, parzialmente modificato dal DM 35302/2004. Negli stessi provvedimenti sono elencati i casi nei quali in linea generale non può essere concessa la cigs per crisi.
La durata normale del piano di risanamento per crisi è di 12 mesi, non prorogabili. Qualora si sia già usufruito di un periodo di cigs per crisi, una nuova richiesta sempre per crisi non può essere presentata prima che sia decorso un periodo temporale pari ai 2/3 di quello già utilizzato (se il primo periodo era di 12 mesi, una nuova richiesta non può essere presentata prima che siano decorsi 8 mesi).
*con circolare 14/5251 del 30 marzo 2009, il Ministero del Lavoro propone una lettura “attualizzata” del DM 31826 del 2002, il quale fissa i criteri per la concessione della cigs per crisi. In particolare il concetto di “evento improvviso ed imprevisto” introdotto dal suddetto DM viene reinterpretato nel senso di poterlo riferire “non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale ed internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell’impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull’occupazione”. In sostanza si dice che per poter chiedere la cigs per crisi non è necessario che l’impresa sia in crisi, cioè presentare i principali indicatori economici e finanziari di segno negativo o avere già ridotto l’occupazione, ma è sufficiente documentare le ricadute della situazione generale di crisi: è una sorta di prosecuzione con la cigs della cigo per contrazione temporanea di mercato.
Ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione:
Si tratta di situazioni non coincidenti, anche se i 3 casi presentano similitudini sopratutto nelle procedure e nelle durate possibili.
In particolare la ristrutturazione si ha a fronte di un programma articolato di investimenti volti al rinnovamento/sostituzione di stabilimenti ed impianti produttivi.
La riorganizzazione è volta ad intervenire sull’assetto organizzativo e produttivo aziendale, al fine di migliorare complessivamente l’efficienza produttiva ed eventualmente commerciale.
La riconversione consiste invece in un processo di diversificazione od anche di totale innovazione produttiva, con i necessare investimenti per modificare impianti e cicli produttivi, le attività di ricerca, marketing ecc.
I criteri cui devono attenersi i piani presentati dalle imprese, e quelli per la concessione delle eventuali proroghe, sono stabiliti dal DM 31444/2002.
In tutti e tre i casi la durata normale del piano è di 24 mesi, con possibilità di proroga a 36 o anche a 48 mesi in caso di piani particolarmente complessi.
Cessazione di attività:
Può riguardare un’intera azienda, oppure anche solo uno o più stabilimenti oppure un settore di attività. In tal caso il piano che l’azienda deve presentare è volto essenzialmente alla ricollocazione del personale ed alla gestione degli esuberi. I criteri relativi sono stabiliti negli stessi DM relativi ai casi di crisi.
La durata è stabilita inizialmente in 12 mesi, ma può essere prorogata a 24 mesi qualora venga presentato un piano efficace di prosecuzione delle azioni di ricollocazione del personale; la proroga a 24 mesi è concessa nei limiti di un tetto di spesa complessiva annua, che per il 2009 è pari a 30 mln di euro.
Procedure concorsuali:
Nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, su richiesta del curatore, liquidatore o commissario viene concesso il trattamento di cigs per max 12 mesi; al termine dei 12 mesi (o del minor periodo concesso), ove sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività, o di salvaguardia anche parziale dell’occupazione mediante cessione di tutta o parte dell’azienda, sempre su richiesta del curatore, liquidatore o commissario, può essere concessa una proroga non superiore a 6 mesi.
Fonte: Cgil Torino, a cura di Elisabetta Mesturino e Franco Trinchero