La procedura per l’attivazione della cassa integrazione guadagni prevede una fase di consultazione sindacale (sono escluse da questa fase le aziende dei settori edile e lapideo) e, successivamente, una fase amministrativa. La prima prevede che l’imprenditore consulti preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per informarle sulle cause della sospensione o della riduzione dell’attività e sul numero dei lavoratori interessati. Su domanda di una delle parti può seguire un esame congiunto della situazione. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
Successivamente, i datori di lavoro devono presentare la domanda alla sede locale dell’Inps (su modulo I.G.I. 15, I.G.I. 15/ed. per il settore edile, disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”), entro25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Anche in questo caso la procedura prevede dapprima una fase di consultazione sindacale e successivamente la presentazione della domanda. La domanda, compilata su apposito modulo CIGS/SOLID-1 (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.welfare.gov.it/ lavoro/ ammortizzatori sociali), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda e presentata direttamente o tramite posta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione – Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192 Roma, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Ad eccezione delle richieste per pro c e d u re concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc.), la richiesta deve contenere, qualunque sia la causa, il programma che l’impresa intende attuare per ripre n d e re la piena funzionalità. Il provvedimento di concessione della prestazione è adottato con decreto del Ministero entro un periodo che va da un minimo di 30 giorni dalla richiesta ad un massimo di 90 giorni, a seconda della motivazione in base alla quale si chiede l’intervento della CIG straordinaria. I decreti vengono poi trasmessi all’Inps e al Ministero della Giustizia che provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.