Durata
Per ciascuna unità produttiva, la CIGS non può avere una durata superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio, salvi i casi indicati di seguito per ciascuna ipotesi:
24 mesi con possibilità di due proroghe da 12 mesi ciascuna in situazioni particolari (le proroghe possono essere concesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per programmi che presentano una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell’azienda o in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di questi programmi, in considerazione delle dimensioni dell’impresa e della sua articolazione sul territorio) nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
· 12 mesi per crisi aziendale;
· 12 mesi per procedure concorsuali, con possibile proroga di 6 mesi se sussistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, tramite la cessione di azienda.