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Festività Ferie e Malattia

In linea generale valgono le norme già esposte a proposito della cigo

Alcune lievi differenze: TFR: le quote di tfr maturate durante la sospensione restano a carico del datore di lavoro se al termine della sospensione vi è rientro al lavoro; N.B.: in assenza di norme esplicite, alcune sedi Inps tendono a considerare quale rientro al lavoro anche il passaggio ad altre forme di sospensione, quale la cigs in deroga che può essere riconosciuta anche alle aziende industriali per es. al termine dei 12 mesi di cigs per crisi aziendale. Viceversa, se il periodo di sospensione si conclude con il licenziamento, l’azienda può chiedere il rimborso all’Inps delle quote di tfr relative al periodo di sospensione.

Anzianità di servizio: durante la sospensione decorre la normale anzianità di lavoro con i relativi effetti sugli istituti collegati, quali gli scatti di anzianità, i passaggi di livello ecc.;

Contribuzione figurativa: nel caso della cigs, che in genere è riferita a periodi di tempo consistenti, assume importanza l’eventuale dinamica salariale che si può verificare. La contribuzione figurativa, utile per il diritto e la misura della pensione, viene accreditata d’ufficio sulla base dei dati salariali comunicati dall’azienda, relativi all’ultima retribuzione effettivamente percepita prima dell’inizio della sospensione e di tutte le eventuali variazioni di natura contrattuale intervenute durante il periodo; è quindi importante verificare che l’azienda comunichi puntualmente le variazioni, affinché nel tempo non vi sia una perdita di valore della contribuzione.


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