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Redditi da lavoro extra

La legge non vieta che nel corso di un periodo di sospensione con ricorso alla cigs (ed anche alla cigo) il lavoratore possa svolgere altra attività lavorativa, sia subordinata che autonoma: in tal caso vi è però l’obbligo tassativo di comunicazione preventiva sia all’Inps sia all’impresa dalla quale si è sospesi, in forma documentabile (raccomandata a.r.); la non osservanza della comunicazione preventiva comporta la decadenza dal diritto all’integrazione salariale con perdita sia del trattamento economico sia della contribuzione figurativa; la decadenza opera per l’intero periodo di sospensione operato nell’azienda, anche se relativamente a tale periodo siano emanati più decreti ministeriali di concessione.
L’attività lavorativa che si va a svolgere deve avere carattere di temporaneità. Nel caso di reimpiego in lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova il rapporto di lavoro con l’azienda di provenienza viene definitivamente rescisso e dunque non vi è più alcuna possibilità di rientrare eventualmente in cigs; è ammesso invece il rientro in cigs in caso di mancato superamento del periodo di prova.

Per i periodi di attività lavorativa, di norma viene sospesa qualunque integrazione salariale, ed anche la contribuzione figurativa, in quanto vengono versati i contributi sulla base della retribuzione percepita. Tuttavia formalmente non vi è incumulabilità assoluta tra trattamento di cigs (e di cigo) e reddito da lavoro: però la cumulabilità è consentita entro il valore del massimale cigs di riferimento, e quindi dal punto di vista economico il lavoratore non trae alcun vantaggio (ovvero occorre che si verifichi che la nuova attività dà luogo ad una remunerazione inferiore al valore del massimale cigs).

Nel caso di lavoratori a part time sospesi, è possibile la cumulabilità piena con altra attività lavorativa part time che si svolga in orari diversi da quelli del rapporto sospeso

*tra le novità introdotte dalla legge 33/2009 (art. 7-ter) in materia di ammortizzatori sociali, vi è quella che prevede in via sperimentale per il 2009 la possibilità da parte dei lavoratori fruenti di un qualunque ammortizzatore sociale, ordinario od in deroga, si svolgere prestazioni di lavoro accessorio (a vouchers) in qualunque settore di attività nel limite dei 3mila euro annui interamente cumulabili con il trattamento di sostegno percepito; per i corrispondenti periodi, l’Inps provvede a sottrarre la relativa contribuzione figurativa, e questo può diventare un problema molto rilevante, specie nei casi di prossimità al pensionamento: infatti la contribuzione per il lavoro accessorio viene versata alla gestione separata, e non può dunque essere considerata sostitutiva di quella figurativa.

 


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