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C.I.G.S.

Il C.d.S. è cumulabile con la CIGS nella stessa unità produttiva, a condizione che la CIGS sia motivata da crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione e conversione; in caso di crisi aziendale deve essere previsto il risanamento ed il recupero occupazionale (Circ. n. 103 del 1995).

E’ da sottolineare che il cumulo tra i due istituti deve essere riferito all’unità produttiva e non ai lavoratori addetti all’unità stessa. Qualora risultino emanati per la stessa unità produttiva sia il decreto concessivo del trattamento straordinario per contratto di solidarietà sia quello concessivo della CIGS, stante la coincidenza temporale dei due benefici, è indispensabile che i lavoratori interessati dalla CIGS non siano gli stessi coinvolti nel contratto di solidarietà, in quanto è tassativamente escluso che il singolo lavoratore possa cumulare i 2 trattamenti. La diversità deve sussistere per tutto il periodo di coesistenza.

 

Il cumulo tra C.d.S. e CIGS è escluso nell’ambito di un’impresa che abbia cessato l’attività, sia sottoposta o abbia fatto istanza per essere ammessa a procedure concorsuali ovvero abbia in corso un accordo per la gestione degli esuberi.


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