I C.d.S. sono compatibili con la prestazione di malattia (circ. n. 212 del 1994).
Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia viene corrisposta, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario, anche la prestazione economica di malattia per le ore considerate lavorative; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante.
Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta l’integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.
La prestazione erogata per congedo di maternità (astensione obbligatoria) prevarrà sempre sul trattamento per C.d.S.; mentre il congedo parentale (astensione facoltativa) va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale