Requisiti
Periodo dal 1.1.2008 al 30.6.2009.
La pensione di anzianità può essere concessa con almeno 35 anni di contributi solo se il lavoratore ha maturato anche il requisito anagrafico di:
- 58 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero versata in uno dei Fondi sostitutivi o integrativi;
- 59 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi ovvero con contribuzione versata Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi: in entrambe fattispecie la pensione viene liquidata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Periodo dal 1.7.2009
È stato introdotto il cosiddetto “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva.
I lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:
- 59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;
- 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;
- 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall’ 1.1.2013.
I lavoratori autonomi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:
- 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;
- 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;
- 62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dall’ 1.1.2013.
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Si può andare in pensione a prescindere dall’età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.