Con il termine mobilità si indica il licenziamento collettivo che il datore di lavoro o l’azienda può adottare in presenza di specifiche condizioni, previste dalla legge 223/91.
Le aziende che possono chiedere la mobilità per riduzione di personale, trasformazione di attività o di lavoro, oltre che per cessata attività o fallimento, devono avere avuto mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la domanda. Di norma, la mobilità può essere chiesta al termine dell’’utilizzo della cassa integrazione speciale.
Non possono essere posti in mobilità i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, i lavoratori che svolgono attività stagionali, quelli che hanno diritto alla pensione di anzianità, i titolari di assegno di invalidità possono optare per l’assegno o per la mobilità. Le imprese devono preventivamente informare le rappresentanze sindacali aziendali. L’informazione deve riguardare i motivi che impediscono l’adozione di strumenti alternativi al licenziamento.
Il datore di lavoro al termine della procedura deve individuare i lavoratori da collocare in mobilità, in relazione alle esigenze tecnico produttive dell’’azienda. Dopo la messa in mobilità, il lavoratore viene iscritto in un’apposita lista che gli garantisce un accesso al lavoro agevolato.
L’indennità è pari al trattamento di cassa integrazione e cioè l’80% dello stipendio lordo fino ad un tetto massimo che viene stabilito di anno in anno a secondo dell’’andamento del costo della vita. Il lavoratore viene sospeso dalla mobilità quando viene assunto a tempo determinato o a tempo parziale, mentre viene cancellato dalle liste di mobilità quando viene assunto con contratto a tempo indeterminato.