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Licenziamento

Licenziamento senza preavviso

Chi decide di recedere dal contratto di lavoro deve rispettare un periodo di preavviso affinché la risoluzione del rapporto di lavoro non rechi pregiudizio ad entrambe le parti.

Nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il lavoratore senza preavviso si possono verificare diverse situazioni che dipendono dall’accettazione o meno del licenziamento da parte del lavoratore stesso. Al lavoratore che accetta spetta l’indennità di mancato preavviso.

Lo stesso accade nell’ipotesi in cui il datore di lavoro rifiuta il preavviso da parte del lavoratore dimissionario.

Per approfondimenti: www.inps.it

 

Impugnare il licenziamento

Il licenziamento per essere valido deve essere giustificato e deve essere anche comunicato al lavoratore in forma scritta (art. 2, co. 2° L. n. 108/1990).
La motivazione può non essere data immediatamente dal datore, in tal caso il lavoratore può chiederla entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento, il datore sarà così obbligato a fornire le cause entro 7 giorni dalla richiesta.

Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, se avvenuta posteriormente. L’art. 6 della L. n. 604 prevede che l’impugnazione sia fatta in forma scritta, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore. In tal caso è meglio farsi assistere dai sindacati.

Prima di rivolgersi al giudice, il lavoratore è obbligato a tentare la strada della conciliazione extragiudiziale col datore entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di giudizio. La legge, infatti, prevede, come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Se la conciliazione non viene raggiunta prosegue il giudizio di fronte al magistrato del lavoro.

Le parti, in alternativa, possono scegliere di affidare la decisione sulla legittimità del licenziamento ad un collegio arbitrale, previsto dal c.c.n.l.

 

Il licenziamento nei paesi Europei

 

Di seguito una veloce panoramica sulla pratica del licenziamento nei vari paesi europei

Austria
Quando una persona è licenziata ingiustamente, il datore di lavoro è obbligato a reintegrarla e a pagare un risarcimento. Questo rimborso comprende la liquidazione e una somma uguale allo stipendio che avrebbe dovuto essere percepito nel periodo tra il licenziamento e la conclusione legale del caso.

Belgio
In questo Paese invece non esiste per il lavoratore il diritto al reintegro, ma solo un risarcimento,  che comprende il periodo di preavviso e un rimborso danni pari a sei mensilità.

Danimarca
La legge danese ammette l’ordine di reintegro del lavoratore licenziato ingiustamente e stabilisce un risarcimento pari a un anno di retribuzione.

Finlandia
Il reintegro sul posto di lavoro è ammesso ma non può essere imposto per legge. Nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato ingiustamente, è risarcito con una somma che oscilla da tre a venti mensilità. Una misura particolare poi, prevede il diritto del lavoratore alla formazione per mantenere la professionalità.

Francia
Come in Finlandia, l’ordine di reintegro è ammesso ma non può essere imposto. La somma del risarcimento per il lavoratore va da un minimo di 6 mensilità a oltre 24. In alcuni casi è prevista anche un’indennità che varia in base al danno subito.

Germania
In questo Paese è previsto che il datore di lavoro reintegri il lavoratore licenziato ingiustamente. In alternativa il datore di lavoro, spiegando le ragioni che rendono impraticabile il reintegro, deve risarcire il lavoratore con un’indennità da 12 a 18 mensilità in base all’anzianità di lavoro. Il giudice può stabilire anche una quota aggiuntiva. Il lavoratore poi ha diritto a prestare la sua attività durante la vertenza giudiziaria.

Grecia
Anche in questo paese è ammesso l’ordine di reintegro. Il risarcimento per il lavoratore inoltre è un’indennità per il periodo tra la data del licenziamento e la decisione del giudice.

Paesi Bassi
In Olanda invece il datore di lavoro può scegliere se reintegrare il lavoratore, o in alternativa, versargli un’indennità.

Portogallo
Reintegrare il lavoratore licenziato ingiustamente è obbligatorio per il datore di lavoro. Il dipendente però può scegliere tra il reintegro e il pagamento delle mensilità arretrate, o un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio.

Regno Unito
Nessun diritto di reintegro. Il risarcimento prevede: un rimborso base pari a 6600 sterline, un importo compensatorio di 12 mila sterline ed eventualmente degli importi speciali. L’unico caso in cui è ammessa la reintegrazione del lavoratore è quella di licenziamento per “motivo illecito”, come la discriminazione per motivi politici o razziali.

Spagna
La legge spagnola ammette l’ordine di reintegro. Il datore di lavoro però può opporsi con un rifiuto motivato. In questo caso verserà al lavoratore un’indennità pari a 45 giornate lavorative per ogni anno di anzianità, più gli arretrati. E’ prevista inoltre un’indennità per la mancata reintegrazione.

Svezia
Il licenziamento può avvenire solo per grave disobbedienza o per ristrutturazione dell’azienda. Il giudice può imporre il reintegro o il risarcimento dei danni più le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento fino al termine della sentenza. Se il datore di lavoro nega il reintegro deve corrispondere un’indennità che va da 16 a 48 mensilità.

Svizzera
In questo Paese infine non esiste il diritto di reintegro, ma solo un risarcimento pari a un’indennità limitata al periodo di preavviso, oppure dal giorno del licenziamento a quello della sentenza, con un limite di sei mensilità.


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