I lavoratori (operai, impiegati e quadri) da collocare in mobilità vengono individuati in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali.
In mancanza, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:
- - carichi di famiglia;
- - anzianità;
- - esigenze tecnico produttive ed organizzative.
Hanno diritto all’indennità i lavoratori che:
- -sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato;
- - sono iscritti nelle liste di mobilità compilate dalla Direzione regionale del lavoro sulla base degli elenchi inviati dalle aziende in crisi;
- - hanno un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, compresi i periodi di lavoro a tempo determinato e i periodi di apprendistato svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato nella stessa impresa;
- - hanno almeno sei mesi di lavoro effettivo nell’impresa, compresi i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festività, infortuni.
La domanda di indennità di mobilità
Il lavoratore deve presentare la domanda di indennità di mobilità (su modulo DS 21) al Centro per l’impiego (che la trasmette all’Inps) entro 68 giorni dal licenziamento. Deve presentare, inoltre, la dichiarazione del datore di lavoro (su modulo DS 22) con i dati identificativi del dipendente e dell’azienda, del rapp o rto di lavoro e della retribuzione percepita. Entrambi i moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
l ricorso
Nel caso in cui la domanda di mobilità venga respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
-presentato agli sportelli della sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorn o ;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.
Da ricordare
I lavoratori in mobilità che vogliono intraprendere un’attività autonoma o entrare a far parte di una cooperativa, in qualità di soci, possono richiedere il pagamento anticipato dell’indennità spettante per l’intero periodo, detratte le mensilità eventualmente già godute.
Se il lavoratore che ha riscosso l’indennità anticipata, si rioccupa come lavoratore dipendente nei 24 mesi successivi al pagamento, è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto. A questo scopo deve dare, entro 10 giorni, notizia del reimpiego agli uffici Inps, i quali provvederanno a richiedergli la somma in un’unica soluzione o ratealmente.
In caso di mancata comunicazione, il lavoratore dovrà effettuare la restituzione con un unico pagamento maggiorato degli interessi legali. L’indennità di mobilità decorre:
- dall’ottavo giorno successivo al licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni;
- dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno.
La durata
La durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore:
- Fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta per un massimo di 12 mesi;
- Da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a 24 mesi;
- Oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi.
Per le aziende del mezzogiorno i limiti salgono nel seguente modo:
-Fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta per un massimo di 24 mesi;
-Da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a 36 mesi;
Oltre i 50 anni di età, la durata sale a 48 mesi. La durata della prestazione, comunque, non può superare l’anzianità maturata dal lavoratore nell’azienda che lo ha collocato in mobilità. L’età del lavoratore, al fine di stabilire la durata dell’indennità, deve essere accertata alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di godimento della prestazione è stato più volte prolungato in passato, rispetto ai termini previsti dalla legge, per casi particolari di aziende o settori in crisi.
Le agevolazioni
La legge prevede una serie di agevolazioni dirette a favorire il reinserimento del lavoratore in mobilità nel mercato del lavoro. I lavoratori in mobilità hanno il diritto di precedenza in caso di assunzioni presso la stessa azienda entro sei mesi dal licenziamento. Inoltre, sono previsti sgravi contributivi (i contributi dovuti all’Inps vengono ridotti rispetto a quelli dovuti per gli altri lavoratori) e incentivi economici per le imprese che assumono, con contratto a termine o a tempo indeterminato, lavoratori iscritti alle liste di mobilità.