Chi paga la mobilità e quando spetta
L’indennità è pagata ogni mese direttamente dall’Inps. Si può scegliere una delle seguenti modalità:
- assegno circolare;
- accredito bancario o postale.
Quanto spetta
L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. In particolare:
-100% della CIGS per i primi 12 mesi;
- 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese.
Per le aziende del mezzogiorno:
-100% della CIGS per i primi 12 mesi;
- 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 48° mese.
Così come accade per la Cassa integrazione, dall’importo dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale pari al 5,54%. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna detrazione. La prestazione non può superare determinati limiti aggiornati ogni anno in base alle variazioni del costo della vita. (I limiti massimi dell’indennità riconosciuti per l’anno in corso sono riportati nell’allegato alla guida).
Da ricordare
L’importo maggiorato dell’adeguamento annuale viene corrisposto soltanto a chi inizia a percepire l’indennità nell’anno in corso. I lavoratori ammessi alla mobilità in anni precedenti continuano a riscuotere gli importi secondo i limiti previsti al momento del licenziamento. Oltre all’indennità, i lavoratori che ne hanno diritto possono percepire anche l’assegno per il nucleo familiare.
Contributi figurativi
Per il periodo di concessione dell’indennità il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa. I contributi vengono accreditati automaticamente dall’Inps, senza la necessità per il lavoratore di presentare la domanda. I contributi sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione.